|
titolo I
disposizioni generali
capo IV
Dei diritti e dei doveri dei soci
Articolo
40
Diritto di opzione
1.
L’assemblea dei soci, per deliberare l’aumento di capitale sociale
mediante l’emissione di nuove partecipazioni, deve offrire in opzione ai
soci ed in proporzione delle partecipazioni di ciascuno di essi, le
partecipazioni di nuova emissione o sottoscrizione. La stessa assemblea
stabilisce termini e modalità di esercizio del diritto di opzione, fermo
restando che i termini per l'esercizio di tale diritto debbono decorrere
dal giorno di deposito del verbale di assemblea presso la Cancelleria e
che non possono essere inferiori a dieci giorni.
2. Coloro
che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle
partecipazioni che rimarranno inoptate.
3. Il
diritto di opzione non spetta per le partecipazioni di nuova emissione
che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere
liberate mediante conferimenti in natura.
4. Quando
il diritto di opzione è escluso, il prezzo di emissione delle
partecipazioni deve essere determinato in base al valore del patrimonio
netto.
5. Le
somme percepite dalla società per l’emissione di partecipazioni ad un
prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate
dalla conversione di obbligazioni, devono essere accantonate in apposita
riserva.
|