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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Legge sulle società |
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ARTICOLI 4- Responsabilità per le obbligazioni sociali 7- Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci 8- Sede Sociale 12-Socio unico 13-Ammontare del capitale sociale 14-Riduzione del capitale sociale 15-Aumento del capitale sociale 16-Autorizzazioni e condizioni per la costituzione 17-Partecipazione di Società Fiduciarie 18- Forma dell’atto costitutivo 19- Contenuto dell’atto costitutivo 20- Deposito atto costitutivo ed iscrizione nel Registro 21-Effetti dell’iscrizione ed acquisto della personalità giuridica 23- Nozione (partecipa-zioni, obbligazioni) 24-Disposizioni comuni (partecipazioni) 25-Quote 27- Azioni 28- Trasferimento delle azioni nominative 29- Trasferimento delle azioni al portatore 31-Obbligazioni 32-Contenuto delle obbligazioni 33-Diritto agli utili ed alla quota di liquidazione 37-Diritto di recesso del socio 38-Liquidazione in caso di recesso 39- Morte ed esclusione del socio nelle società di persone 41-Divieto di concorrenza nelle società di persone 42-Assemblea 44-Funzionamento dell'assemblea 45-Opposizioni alle deliberazioni dell’assemblea 46-La nullità delle deliberazioni assembleari 47- Competenze degli amministratori 48-Cause di ineleggibilità e decadenza 49-Nomina degli amministratori e modalità d’amministrazione 50-Funzionamento del consiglio di amministrazione 51-Durata dell'incarico di amministratore 53-Estensione dei poteri di rappresentanza 54-Divieto di concorrenza e conflitto d’interessi 55-Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione |
Legge 23 febbraio 2006 n. 47 ________________________ |
ARTICOLI 58-Nomina, cessazione e decadenza dei sindaci 60-Cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci 61-Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico 62-Riunioni del collegio sindacale 63-Doveri e poteri del collegio sindacale o del sindaco unico 64- Responsabilità dei sindaci 68-Funzioni di controllo contabile 69-Conferimento e revoca dell’incarico di revisore 70-Cause di ineleggibilità e decadenza dei revisori 71-Responsabilità dei revisori 72-Libri sociali e scritture contabili obbligatori 73-Il bilancio 75-Principi di redazione del bilancio 76-Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico 77-Contenuto dello stato patrimoniale 78-Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale 79-Contenuto del conto economico 80-Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri 81-Criteri di valutazione del bilancio 82-Contenuto della nota integrativa 83-Relazione dei sindaci e deposito del bilancio 85-Bilancio in forma abbreviata 88-Assegnazione di azioni e quote 92-Relazione degli amministratori 97-Obbligazioni 100-Divieto di assegnazione di azioni o quote 101-Incorporazione di società interamente possedute 107-Nuove operazioni 108-La liquidazione 110-Revoca dello stato di liquidazione 111-Procedimento 112-Deposito delle somme non riscosse 113-Deposito dei libri sociali 116-Controversie 118-Ricorsi 119-Norme abrogate 121-Revisioni |
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titolo II dell'organizzazione delle società di capitali capo I Dell'assemblea Articolo 44 Funzionamento dell'assemblea
1. L'assemblea è convocata dagli amministratori della società. 2. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità, le procedure di convocazione ed il funzionamento dell'assemblea, ivi comprese le modalità di votazione. 3. Lo statuto deve in ogni caso prevedere che: 1) l'assemblea deve tenersi nel territorio della Repubblica; 2) l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno; 3) l'avviso di convocazione dell’assemblea è inviato mediante lettera raccomandata, spedita ai soci presso il domicilio risultante dal Libro Soci, almeno otto giorni prima dell’adunanza, salva diversa disposizione dello statuto, fermo restando che, nel caso di convocazione dell’assemblea di società anonime con azioni al portatore, l’avviso è affisso “ad valvas” presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; 4) la convocazione dell'assemblea deve essere effettuata anche su richiesta di una minoranza almeno pari a 1/5 del capitale sociale; 5) per ciascuna riunione sono previste almeno due diverse convocazioni e per ciascuna di esse sia precisato il quorum di costituzione e di validità delle deliberazioni; 6) le deliberazioni assembleari sono validamente adottate dall’assemblea in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; lo statuto sociale potrà comunque prevedere quorum rafforzati per l’adozione di determinate deliberazioni; 7) il diritto di intervento alle riunioni è esteso a tutti i soci che risultino iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima della data della riunione ovvero, nel caso di emissione di azioni al portatore, a tutti coloro che producano in assemblea le azioni; 8) la possibilità di rappresentanza è condizionata al rilascio di una delega nominativa scritta e valida per singole adunanze e che non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai dipendenti della società; 9) tutte le deliberazioni devono risultare da un verbale che, se non è redatto da un notaio, deve essere sottoscritto da tutti i soci presenti; 10) le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da un numero da determinarsi di soci; 11) l'assemblea è comunque validamente costituita e legittimata a deliberare anche su argomenti non posti all'ordine del giorno ovvero in difetto delle formalità di convocazione, con esclusione dell'approvazione del bilancio, quando sono presenti tutti coloro che ne hanno diritto purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti; 12) qualora gli amministratori non provvedono alla convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza di cui al n.4), ciascun socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla; 13) il diritto di voto non può essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della società.
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