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titolo II
dell'organizzazione delle società di capitali
capo I
Dell'assemblea
Articolo
45
Opposizioni alle deliberazioni dell’assemblea
1. Contro
le illegittime deliberazioni assembleari, il socio assente o
dissenziente, gli amministratori ed i sindaci, possono ricorrere al
Commissario della Legge per chiedere l'annullamento ed eventualmente la
sospensione in via d'urgenza delle deliberazioni impugnate. Il
ricorso deve essere proposto presso la Cancelleria entro il termine di
dieci giorni dal deposito della copia del verbale dell’assemblea.
2. Il
Commissario della Legge, se la opposizione appare prima facie seriamente
fondata, può disporre con decreto la sospensione provvisoria della
deliberazione, imponendo eventualmente al socio o ai soci opponenti il
deposito di una somma per le spese e, se del caso, una cauzione.
3. Il
decreto è notificato d'ufficio ed a spese degli opponenti, agli
amministratori ed ai sindaci, e ne viene presa nota nel Registro.
4. Entro
trenta giorni dalla notifica e sempre che la società non abbia
iniziato un procedimento per la conferma della deliberazione opposta,
gli opponenti devono introdurre un procedimento in contraddittorio per
l'annullamento della deliberazione; diversamente l'opposizione si
intende decaduta definitivamente.
5. Tutti i
motivi di impugnazione della stessa delibera sono decisi con un’unica
sentenza.
6.
L’annullamento non può essere pronunciato se la delibera impugnata venga
sostituita con altra delibera conforme a legge, fermo restando che le
spese relative al giudizio di impugnazione sono a carico della società.
7.
L'eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica il diritto
dei terzi in buona fede.
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