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titolo II
dell'organizzazione delle società di capitali
capo II
Degli amministratori
Articolo
49
Nomina degli amministratori e modalità d’amministrazione
1. Nelle
società di persone, ciascun socio ha i poteri di amministrazione, che
sono esercitati disgiuntamente, salvo il patto contrario che attribuisca
tali poteri ad uno o più soci, che per essere opposto ai terzi deve
essere reso pubblico mediante annotazione nel Registro.
2. Nelle
società di capitali gli amministratori sono nominati dall'assemblea e,
per il primo periodo di carica, sono nominati nell’atto costitutivo.
3. Qualora
l'amministrazione delle società di capitali sia attribuita a più
persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, il cui
funzionamento deve essere regolato da apposite norme statutarie, secondo
quanto previsto dal successivo articolo 50.
4. Il
consiglio di amministrazione, se lo statuto o l’assemblea lo consentono,
può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo
composto di alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più amministratori
delegati. In ogni caso la delega non può estendersi alle attribuzioni
relative alla redazione del bilancio e agli adempimenti in caso di
riduzione del capitale sociale per perdite.
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