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titolo II
dell'organizzazione delle società di capitali
capo II
Degli amministratori
Articolo
50
Funzionamento del consiglio di amministrazione
1. Lo
statuto deve contenere le norme che regolano le formalità e le procedure
di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In
ogni caso, deve prevedere:
1) che il
consiglio è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei
suoi componenti e che le deliberazioni vengono assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti;
2) che non
sono ammesse procure;
3) che le
deliberazioni devono risultare da un verbale redatto e sottoscritto dal
presidente e dal segretario estensore;
4) che le
deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate a scrutinio
segreto qualora ciò sia richiesto, nel rispetto delle procedure da
stabilirsi nello statuto.
2. Lo
statuto può prevedere che le riunioni del consiglio di amministrazione
possano tenersi anche a mezzo videoconferenza o teleconferenza, se il
verbale è redatto da notaio. In questo caso, lo statuto dovrà comunque
prevedere che:
1) il
presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San
Marino;
2) a
ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri,
intervenendo in tempo reale nella discussione;
3) a
ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e
trasmettere documentazione riguardante la riunione.
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