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titolo II
dell'organizzazione delle società di capitali
capo II
Degli amministratori
Articolo
51
Durata dell'incarico di amministratore
1. Salva
diversa disposizione dello statuto, nelle società di capitali l'incarico
di amministratore può essere conferito per un periodo massimo di tre
anni, rinnovabile.
2. Gli
amministratori possono essere revocati dall’assemblea, anche prima della
scadenza del termine salvo il diritto dell'amministratore al
risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
3. Gli
amministratori possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione
scritta alla società.
4. Qualora
l'amministratore dimissionario sia membro del consiglio di
amministrazione la sua rinuncia può avere effetto immediato se la
maggioranza del consiglio rimane in carica.
5. Se nel
corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli
amministratori, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare
l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
6. Se
vengono a mancare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,
l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio
deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale o dal sindaco
unico, ove sia stato nominato, oppure può essere convocata da ciascun
socio.
7. La
nomina di nuovi amministratori è comunque limitata alla data di scadenza
del consiglio da reintegrare.
8. La
cessazione degli amministratori per scadenza del termine dell'incarico
ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato
ricostituito.
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