|
titolo II
dell'organizzazione delle società di capitali
capo II
Degli amministratori
Articolo
52
Potere di rappresentanza
1. Il
potere di rappresentanza, attraverso il quale la società acquista
diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio, compete agli
amministratori nei limiti fissati dallo statuto.
2. Nelle
società amministrate da un consiglio di amministrazione il potere di
rappresentanza compete, salva diversa disposizione dello statuto, al
presidente.
3. Il
potere di rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati
eventualmente nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita.
|