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titolo II
dell'organizzazione delle società di capitali
capo II
Degli amministratori
Articolo
57
Limiti della responsabilità degli amministratori
1. La
responsabilità degli amministratori riguarda le azioni od omissioni da
loro compiute, dal giorno in cui hanno assunto l’incarico a quello in
cui sono sostituiti da altri amministratori o dai liquidatori.
2. Non è
responsabile delle deliberazioni collegiali l'amministratore che,
essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione o
abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il suo motivato dissenso in
ordine alle decisioni risultanti dal verbale.
3. Gli
amministratori non sono responsabili verso la società dei danni
derivanti dal mancato adempimento dei doveri imposti agli amministratori
delegati.
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