|
|||||||||
Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
|||||||||
|
Legge sulle società |
|||||||||
|
ARTICOLI 4- Responsabilità per le obbligazioni sociali 6- Registro delle Società 7- Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci 8- Sede Sociale 12-Socio unico 13-Ammontare del capitale sociale 14-Riduzione del capitale sociale 15-Aumento del capitale sociale 16-Autorizzazioni e condizioni per la costituzione 17-Partecipazione di Società Fiduciarie 18- Forma dell’atto costitutivo 19- Contenuto dell’atto costitutivo 20- Deposito atto costitutivo ed iscrizione nel Registro 21-Effetti dell’iscrizione ed acquisto della personalità giuridica 23- Nozione (partecipa-zioni, obbligazioni) 24-Disposizioni comuni (partecipazioni) 25-Quote 27- Azioni 28- Trasferimento delle azioni nominative 29- Trasferimento delle azioni al portatore 31-Obbligazioni 32-Contenuto delle obbligazioni 33-Diritto agli utili ed alla quota di liquidazione 37-Diritto di recesso del socio 38-Liquidazione in caso di recesso 39- Morte ed esclusione del socio nelle società di persone 41-Divieto di concorrenza nelle società di persone 42-Assemblea 44-Funzionamento dell'assemblea 45-Opposizioni alle deliberazioni dell’assemblea 46-La nullità delle deliberazioni assembleari 47- Competenze degli amministratori 48-Cause di ineleggibilità e decadenza 49-Nomina degli amministratori e modalità d’amministrazione 50-Funzionamento del consiglio di amministrazione 51-Durata dell'incarico di amministratore 53-Estensione dei poteri di rappresentanza 54-Divieto di concorrenza e conflitto d’interessi 55-Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione |
Legge 23 febbraio 2006 n. 47 ________________________ |
ARTICOLI 58-Nomina, cessazione e decadenza dei sindaci 60-Cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci 61-Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico 62-Riunioni del collegio sindacale 63-Doveri e poteri del collegio sindacale o del sindaco unico 64- Responsabilità dei sindaci 68-Funzioni di controllo contabile 69-Conferimento e revoca dell’incarico di revisore 70-Cause di ineleggibilità e decadenza dei revisori 71-Responsabilità dei revisori 72-Libri sociali e scritture contabili obbligatori 73-Il bilancio 75-Principi di redazione del bilancio 76-Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico 77-Contenuto dello stato patrimoniale 78-Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale 79-Contenuto del conto economico 80-Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri 81-Criteri di valutazione del bilancio 82-Contenuto della nota integrativa 83-Relazione dei sindaci e deposito del bilancio 85-Bilancio in forma abbreviata 88-Assegnazione di azioni e quote 92-Relazione degli amministratori 97-Obbligazioni 100-Divieto di assegnazione di azioni o quote 101-Incorporazione di società interamente possedute 107-Nuove operazioni 108-La liquidazione 110-Revoca dello stato di liquidazione 111-Procedimento 112-Deposito delle somme non riscosse 113-Deposito dei libri sociali 116-Controversie 118-Ricorsi 119-Norme abrogate 121-Revisioni |
|||||||
|
titolo I disposizioni generali capo I definizioni e aspetti generali Articolo 6 Registro delle Società
1. E’ istituito il Registro delle Società, tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, per l’iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società: - estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato ove richiesto da leggi speciali e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime; - sede sociale e sue successive eventuali variazioni; - capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni; - oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni; - generalità del legale rappresentante ovvero dei rappresentanti della società, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri; - data di approvazione del bilancio; - estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni; - provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l’apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare; - esistenza di un socio unico, se la società non abbia emesso azioni al portatore; - esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse. 2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al precedente comma sono eseguite, salva diversa disposizione di legge, su domanda degli amministratori o dei liquidatori, corredata dai relativi documenti. 3. Devono essere inoltre depositati presso la Cancelleria tutti i verbali assembleari delle Società. 4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza. 5. Il Registro può essere tenuto anche con strumenti informatici, secondo modalità che saranno stabilite da apposito regolamento. 6. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione. 7. Per ottenere l’iscrizione della società nel Registro devono comunque essere depositate presso la Cancelleria le Certificazioni relative a soci, amministratori, sindaci, soggetti esterni incaricati della revisione, nominati in sede di costituzione della società stessa. 8. Il deposito presso la Cancelleria delle Certificazioni di coloro che ricoprono le cariche sociali, nonché del soggetto esterno incaricato della revisione eventualmente nominato, deve essere effettuato in caso di conferma nell’incarico ovvero di sostituzione, ed è condizione per ottenere l’iscrizione nel Registro. 9. Ove per l’assunzione della carica sociale sia richiesta l’iscrizione ad albi od ordini professionali o registri speciali, dovrà comunque essere depositata presso la Cancelleria anche un’attestazione di iscrizione rilasciata dall’organismo preposto alla tenuta dell’albo o del registro. 10. Amministratori, sindaci, revisori, società di revisione, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva competenza oppure in allegato ad essa devono dichiarare, sotto loro personale responsabilità, la permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l’assunzione della carica.
|
|||||||||
|
Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo il testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
|||||||||
|
|||||||||