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titolo II
dell'organizzazione delle società di capitali
capo IiI
Dei SinDACI
Articolo
61
Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico
1.
Il collegio sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si
compone di tre o cinque membri.
2. Almeno
due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori
Contabili.
3. I
restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare
iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei
Ragionieri Commercialisti o all’Ordine degli Avvocati e Notai. Si
considera equivalente all’iscrizione ad ordini e collegi stranieri
ovvero l’abilitazione all’esercizio di tali libere professioni ottenuta
all’estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere
saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse
emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.
4. La
maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza
nella Repubblica.
5. Il
presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.
6. Il
sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la
residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei
Revisori Contabili.
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