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titolo II
dell'organizzazione delle società di capitali
capo IiI
Dei SinDACI
Articolo
62
Riunioni del collegio sindacale
1.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
2. Delle
riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che viene
trascritto nel libro previsto dall’articolo 72, comma 4, punto 6), e
deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
3. Il
collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e
delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il
sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.
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