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titolo II
dell'organizzazione delle società di capitali
capo IiI
Dei SinDACI
Articolo
64
Responsabilità dei sindaci
1. I
sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, sono responsabili della
verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti
e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. I
sindaci rispondono verso la società, i soci ed i terzi, solidalmente con
gli amministratori, per i fatti o omissioni di questi ultimi quando il
danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità
degli obblighi inerenti alla loro carica.
3.
L’azione sociale di responsabilità è promossa con delibera assembleare.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo
56.
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