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titolo II
dell'organizzazione delle società di capitali
capo IV
Dei revisori
Articolo
69
Conferimento e revoca dell’incarico
1.
L’incarico del controllo contabile è conferito dall’assemblea.
2.
L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio dell’incarico.
3.
L’incarico può essere rinnovato fino ad un massimo di due volte e può
essere nuovamente conferito allo stesso revisore o società di revisione
solo dopo che per almeno tre esercizi l’incarico sia stato conferito ad
un altro revisore o società di revisione.
4.
L’incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere
del sindaco unico o del collegio sindacale.
5. La
deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del
Commissario della Legge, sentito l’interessato.
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