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titolo I
disposizioni generali
capo I
definizioni e aspetti generali
Articolo 7
Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci
1. Nella corrispondenza, negli atti, negli annunci, nei
titoli emessi o redatti da ciascuna società devono essere indicati
esattamente:
- la denominazione, il tipo e la sede della società;
- la data ed il numero di iscrizione nel Registro;
- il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
- l’eventuale stato di liquidazione della società.
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