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titolo I
disposizioni generali
capo I
definizioni e aspetti generali
Articolo 9
Oggetto sociale
1. L’oggetto sociale deve essere lecito, possibile, determinato,
e deve comprendere attività tra loro coerenti.
2. L’oggetto sociale è determinato quando indica:
1) un solo settore di attività economica e specifica i settori
merceologici in cui la società intende operare; oppure
2)
un solo settore merceologico e specifica i settori di attività economica
in cui la società intende operare; oppure
3) una sola particolare modalità con cui la società intende
svolgere la propria attività economica, qualora questa modalità possa
assumere una sua particolare specificità indipendentemente dal settore
merceologico a cui sarà applicata.
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