titolo IV
operazioni straordinarie
capo iI
della fusione
Articolo
94
Deposito di atti
1. Devono
restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla
fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la
fusione sia deliberata:
1) il progetto
di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell’articolo
92 e le relazioni degli esperti indicate nell’articolo 93;
2) i bilanci
degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con
le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o del sindaco
unico se nominati e le relazioni del revisore e della società di
revisione se nominati;
3) le situazioni
patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma
dell’articolo 91.
2. I soci
hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne
copia.
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