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Istituzione di un registro navale per unità da diporto |
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ARTICOLI 2-Autorità per la Navigazione Marittima 5-Rilascio licenza di navigazione 6-Dati riportati sulla licenza 9-Natanti senza obbligo di iscrizione 11-Comando ed equipaggio 12-Unificazione comando imbarcazione e motore 13-Servizi svolti da passeggeri 14-Titoli abilitanti alla conduzione 16-Sanzioni 21Sanzioni per fatti pericolosi 22-Soccorso 23-Estensione del territorio sammarinese
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LEGGE 30 novembre 2004 n.164 |
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Titolo iV comandante ed equipaggio dell'imbarcazione e della nave da diporto Articolo 11
1. L’Autorità per la Navigazione Marittima che abilita alla navigazione l’imbarcazione e la nave da diporto, stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all’articolo 6, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l’equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base di quanto stabilito in sede di omologazione. 2. E’ responsabilità del comandante e del conduttore dell’unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l’equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo- marine previste e alla distanza da porti sicuri.
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