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Istituzione di un registro navale per unità da diporto

ARTICOLI

1-Definizioni

2-Autorità per la Navigazione Marittima 

3-Documenti per la iscrizione

4-Obbligo del domicilio

5-Rilascio licenza di navigazione

6-Dati riportati sulla licenza

7-Bandiera e  nome

8-Certificato di sicurezza

9-Natanti senza obbligo di iscrizione

10-Comando unità da diporto

11-Comando ed equipaggio

12-Unificazione comando imbarcazione e motore

13-Servizi svolti da passeggeri

14-Titoli abilitanti alla conduzione

15-Assicurazione obbligatoria

16-Sanzioni

17-Uso doloso della bandiera

18-Abuso numero iscrizione

19-Sanzioni per armi a bordo

20-Sanzioni per danni 

21Sanzioni per fatti pericolosi

22-Soccorso

23-Estensione del territorio sammarinese

24-Noleggio o locazione

25-Diritti e compensi

26-Norme esecutive

27-Abrogazione legge del 1946

28-Entrata in vigore

 

LEGGE 30 novembre  2004 n.164    

Titolo V

obblighi assicurativi

Articolo 15

 

  

1. Le unità da diporto non possono essere poste in navigazione qualora non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone e alle cose e per i motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati. Dagli obblighi assicurativi sono escluse le unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. Con decreto reggenziale sono emanate le norme relative all’esecuzione dei predetti obblighi.

2. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l’unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall’assicurazione della responsabilità civile dei natanti.

3. In caso di noleggio l’assicurazione è estesa in favore del conduttore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.



 

 

 

 

 

 

Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

Il sito  www.libertas.sm  non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato.

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