|
||||||
Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
||||||
|
|
Istituzione di un registro navale per unità da diporto |
|||||
|
ARTICOLI 2-Autorità per la Navigazione Marittima 5-Rilascio licenza di navigazione 6-Dati riportati sulla licenza 9-Natanti senza obbligo di iscrizione 12-Unificazione comando imbarcazione e motore 13-Servizi svolti da passeggeri 14-Titoli abilitanti alla conduzione 16-Sanzioni 21Sanzioni per fatti pericolosi 22-Soccorso 23-Estensione del territorio sammarinese
|
LEGGE 30 novembre 2004 n.164 |
|||||
|
Titolo Vi disposizioni sanzionatorie Articolo 16
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l’arresto del secondo grado ovvero con la multa nonché con l’interdizione di primo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative. Le stesse sanzioni si applicano a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti. 2. Nel caso di comando o condotta di una nave da diporto si applica la prigionia di primo grado e la multa di secondo grado nonché l’interdizione di secondo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima.
|
||||||
|
Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
||||||
|
||||||