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Istituzione di un registro navale per unità da diporto

ARTICOLI

1-Definizioni

2-Autorità per la Navigazione Marittima 

3-Documenti per la iscrizione

4-Obbligo del domicilio

5-Rilascio licenza di navigazione

6-Dati riportati sulla licenza

7-Bandiera e  nome

8-Certificato di sicurezza

9-Natanti senza obbligo di iscrizione

10-Comando unità da diporto

11-Comando ed equipaggio

12-Unificazione comando imbarcazione e motore

13-Servizi svolti da passeggeri

14-Titoli abilitanti alla conduzione

15-Assicurazione obbligatoria

16-Sanzioni

17-Uso doloso della bandiera

18-Abuso numero iscrizione

19-Sanzioni per armi a bordo

20-Sanzioni per danni 

21Sanzioni per fatti pericolosi

22-Soccorso

23-Estensione del territorio sammarinese

24-Noleggio o locazione

25-Diritti e compensi

26-Norme esecutive

27-Abrogazione legge del 1946

28-Entrata in vigore

 

LEGGE 30 novembre  2004 n.164    

Titolo Vi

disposizioni sanzionatorie

Articolo 16

 

  

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l’arresto del secondo grado ovvero con la multa nonché con l’interdizione di primo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative. Le stesse sanzioni si applicano a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti.

2. Nel caso di comando o condotta di una nave da diporto si applica la prigionia di primo grado e la multa di secondo grado nonché l’interdizione di secondo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima.



 

 

 

 

 

 

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Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

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