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Istituzione di un registro navale per unità da diporto |
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ARTICOLI 2-Autorità per la Navigazione Marittima 5-Rilascio licenza di navigazione 6-Dati riportati sulla licenza 9-Natanti senza obbligo di iscrizione 12-Unificazione comando imbarcazione e motore 13-Servizi svolti da passeggeri 14-Titoli abilitanti alla conduzione 16-Sanzioni 20-Sanzioni per danni 21Sanzioni per fatti pericolosi 22-Soccorso 23-Estensione del territorio sammarinese
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LEGGE 30 novembre 2004 n.164 |
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Titolo Vi disposizioni sanzionatorie Articolo 20
1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili unità da diporto, ovvero le provviste di bordo, è punito con la prigionia di primo grado. 2. Se il fatto è commesso dal componente dell’equipaggio, in danno dell’unità da diporto su cui è imbarcato, si applica la prigionia di primo grado e la multa. Se è commesso dal comandante si applica la prigionia di secondo grado. 3. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione dell’unità si applica la prigionia di terzo grado. Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione dell’unità si applica la prigionia di quarto grado.
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