|
||||||
Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
||||||
|
|
Istituzione di un registro navale per unità da diporto |
|||||
|
ARTICOLI 2-Autorità per la Navigazione Marittima 5-Rilascio licenza di navigazione 6-Dati riportati sulla licenza 9-Natanti senza obbligo di iscrizione 12-Unificazione comando imbarcazione e motore 13-Servizi svolti da passeggeri 14-Titoli abilitanti alla conduzione 16-Sanzioni 21Sanzioni per fatti pericolosi 22-Soccorso 23-Estensione del territorio sammarinese
|
LEGGE 30 novembre 2004 n.164 |
|||||
|
Titolo Vi disposizioni sanzionatorie Articolo 22
1. Il comandante dell’unità da diporto che omette di prestare soccorso nei casi in cui ha l’obbligo è punito con la prigionia di primo grado. 2. Il comandante dell’unità da diporto, qualora ritardi o rifiuti di prestare l’assistenza occorrente ad una persona che versa in stato di pericolo, è punito, se dal fatto deriva una lesione personale, con la prigionia di secondo grado, se ne deriva la morte, con la prigionia di terzo grado. 3. Se il fatto di cui al superiore comma è commesso per colpa si applica la prigionia di primo grado ovvero l’arresto di primo grado ovvero la multa di secondo grado.
|
||||||
|
Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
||||||
|
||||||