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Istituzione di un registro navale per unità da diporto |
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ARTICOLI 2-Autorità per la Navigazione Marittima 5-Rilascio licenza di navigazione 6-Dati riportati sulla licenza 9-Natanti senza obbligo di iscrizione 12-Unificazione comando imbarcazione e motore 13-Servizi svolti da passeggeri 14-Titoli abilitanti alla conduzione 16-Sanzioni 21Sanzioni per fatti pericolosi 22-Soccorso 23-Estensione del territorio sammarinese 27-Abrogazione legge del 1946
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LEGGE 30 novembre 2004 n.164 |
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Titolo Viii disposizioni finali Articolo 27
1. La disciplina relativa all’istituzione di un registro navale per unità da diporto e alla navigazione da diporto, prevista dalla presente legge, può essere modificata e regolamentata con decreto reggenziale qualora venga ravvisata l'opportunità di conformarsi a normative internazionali. 2. L’Autorità per la Navigazione Marittima può prevedere deroghe alla disciplina della presente legge per la partecipazione o l’allenamento dei partecipanti a regate veliche e manifestazioni sportive. 3. Con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la Legge 16 settembre 1946 n.51.
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