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Istituzione di un registro navale per unità da diporto |
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ARTICOLI 2-Autorità per la Navigazione Marittima 5-Rilascio licenza di navigazione 6-Dati riportati sulla licenza 9-Natanti senza obbligo di iscrizione 12-Unificazione comando imbarcazione e motore 13-Servizi svolti da passeggeri 14-Titoli abilitanti alla conduzione 16-Sanzioni 21Sanzioni per fatti pericolosi 22-Soccorso 23-Estensione del territorio sammarinese
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LEGGE 30 novembre 2004 n.164 |
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Titolo iI iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto Articolo 5
1. Alle navi da diporto l’Autorità per la Navigazione Marittima, all’atto dell’iscrizione rilascia la licenza di navigazione di cui all’articolo 6, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all’articolo 8, che ne attesta lo stato di navigabilità. 2. Alle imbarcazioni da diporto l’Autorità per la Navigazione Marittima all’atto dell’iscrizione rilascia la licenza di navigazione di cui all’articolo 6, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione Europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all’articolo 8, che ne attesta lo stato di navigabilità. 3. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al com- ma 2 sono: a) per le unità senza marcatura CE per le quali occorre un’autocertificazione da parte del proprietario circa la provenienza e l’affidabilità: 1. senza alcun limite nelle acque interne; 2. fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime; b) per le unità con marcatura CE con specifico riferimento alla direttiva CEE 94/25: 1. senza alcun limite, per la categoria di progettazione A; 2. con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B; 3. con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C; 4. per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D.
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