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Istituzione di un registro navale per unità da diporto |
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ARTICOLI 2-Autorità per la Navigazione Marittima 5-Rilascio licenza di navigazione 6-Dati riportati sulla licenza 9-Natanti senza obbligo di iscrizione 12-Unificazione comando imbarcazione e motore 13-Servizi svolti da passeggeri 14-Titoli abilitanti alla conduzione 16-Sanzioni 21Sanzioni per fatti pericolosi 22-Soccorso 23-Estensione del territorio sammarinese
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LEGGE 30 novembre 2004 n.164 |
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Titolo iI iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto Articolo 6
1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati con decreto reggenziale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente norma, con allegato il certificato di sicurezza di cui all’articolo 8. 2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 11 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell’unità, il nome del proprietario, il nome dell’unità, se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull’unità di cui è stata chiesta la trascrizione. 3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell’apparato motore, del nome dell’unità e del tipo di navigazione autorizzata. 4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale.
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