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Istituzione di un registro navale per unità da diporto

ARTICOLI

1-Definizioni

2-Autorità per la Navigazione Marittima 

3-Documenti per la iscrizione

4-Obbligo del domicilio

5-Rilascio licenza di navigazione

6-Dati riportati sulla licenza

7-Bandiera e  nome

8-Certificato di sicurezza

9-Natanti senza obbligo di iscrizione

10-Comando unità da diporto

11-Comando ed equipaggio

12-Unificazione comando imbarcazione e motore

13-Servizi svolti da passeggeri

14-Titoli abilitanti alla conduzione

15-Assicurazione obbligatoria

16-Sanzioni

17-Uso doloso della bandiera

18-Abuso numero iscrizione

19-Sanzioni per armi a bordo

20-Sanzioni per danni 

21Sanzioni per fatti pericolosi

22-Soccorso

23-Estensione del territorio sammarinese

24-Noleggio o locazione

25-Diritti e compensi

26-Norme esecutive

27-Abrogazione legge del 1946

28-Entrata in vigore

 

LEGGE 30 novembre  2004 n.164    

Titolo iI

iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto 

Articolo 6

 

          

1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati con decreto reggenziale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente norma, con allegato il certificato di sicurezza di cui all’articolo 8.

2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 11 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell’unità, il nome del proprietario, il nome dell’unità, se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull’unità di cui è stata chiesta la trascrizione.

3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell’apparato motore, del nome dell’unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale.

 

Clausola di esclusione della responsabilità

Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale.  Solo  quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale  della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico.

Il sito  www.libertas.sm  non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato.

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