|
||||||
Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
||||||
|
|
Istituzione di un registro navale per unità da diporto |
|||||
|
ARTICOLI 2-Autorità per la Navigazione Marittima 5-Rilascio licenza di navigazione 6-Dati riportati sulla licenza 7-Bandiera e nome 9-Natanti senza obbligo di iscrizione 12-Unificazione comando imbarcazione e motore 13-Servizi svolti da passeggeri 14-Titoli abilitanti alla conduzione 16-Sanzioni 21Sanzioni per fatti pericolosi 22-Soccorso 23-Estensione del territorio sammarinese
|
LEGGE 30 novembre 2004 n.164 |
|||||
|
Titolo iI iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto Articolo 7
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nel registro di cui all’articolo 3 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione. 2. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l’imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato.
|
||||||
|
Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
||||||
|
||||||