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Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi (L.17 novembre 2005 n.165)
REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DISCIPLINA FISCALE E SOCIETA’ DI GESTIONE DI DIRITTO SAMMARINESE |
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Parti del regolamento PARTE I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI Articolo 1 — Definizioni Articolo 2 —
Disposizioni generali sui procedimenti autorizzativi della
BANCA CENTRALE PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SG TITOLO I ATTIVITÀ’ ESERCITABILI (artt. 3-4) TITOLO II AUTORIZZAZIONE DELLE SG (artt.5-16) TITOLO III PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE SG (artt.17-24) TITOLO IV ESPONENTI AZIENDALI DELLE SG (artt.25-34) TITOLO V PARTECIPAZIONI DETENIBILI E LIMITI ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO (artt. 35- 38) TITOLO VI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO (artt. 39-44 ) TITOLO VII BILANCIO DI ESERCIZIO (art. 45) TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI (artt. 46-58 ) TITOLO IX OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SG (artt. 59- 62) TITOLO X VIGILANZA INFORMATI VA (artt. 63-69) TITOLO XI VIGILANZA ISPETTIVA (artt. 70- 71)
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Regolamento in materia di servizi di investimento collettivo emanato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino In vigore dal 15 novembre 2006 ________________________ parte I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) “Banca Centrale”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino; b) “attività accessoria”: attività riservata o comunque di natura finanziaria svolta dalla SG in misura non prevalente rispetto all’attività principale; c) “attività connessa”: attività di natura non finanziaria svolta dalla SG in misura limitata e diretta al pubblico allo scopo di promuovere se stessa e i propri servizi nei confronti di clienti acquisiti o potenziali; d) “attività strumentale”: attività non finanziaria svolta dalla SG in misura limitata al servizio del proprio processo produttivo o di società controllate o controllanti, comunque non diretta al pubblico; e) “cessioni di rapporti giuridici”: le cessioni di: 1) “azienda”: il complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’impresa; 2) “ramo di azienda”: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro nell’ambito di una specifica struttura organizzativa; 3) “rapporti giuridici individuabili in blocco”: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo rinvenibile nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti; f) “clienti professionali”: i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie: 1) soggetti
autorizzati ad esercitare una o più attività riservate ai sensi del
Titolo TI della 2) soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine le attività svolte dai soggetti di cui al precedente punto 1); 3) società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 4) società che soddisfino almeno due dei seguenti requisiti: I) totale dell’attivo di bilancio superiore a venti milioni di euro; Il) fatturato superiore a quaranta milioni di euro; III) patrimonio netto superiore a due milioni di euro; 5) Stati, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali; 6) persone fisiche che chiedano espressamente di essere considerate clienti professionali accettando espressamente il minor livello di eterotutela connesso a tale qualificazione, a condizione che documentino almeno una delle seguenti circostanze: I) possedere liquidità e strumenti finanziari liberamente disponibili per un ammontare complessivo superiore a cinquecentomila euro; II) avere una specifica competenza in materia di mercati e strumenti finanziari maturata attraverso esperienza professionale, didattica, operativa di almeno un anno; 7) le persone giuridiche che chiedano espressamente di essere considerate clienti professionali, a condizione che il loro rappresentante legale rientri nella categoria di cui al precedente punto 6). g) “controllo”: il rapporto definito dall’articolo 2 della LISF; h) “esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella SG; i) “fondi comuni di investimento” o “fondi”: gli organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 1, lettera p) della LISF, di diritto sammarinese; j) “fondi di tipo UCITS III”: i fondi comuni di investimento aperti di diritto sammarinese il cui regolamento di gestione disciplina l’attività di investimento in modo conforme alle disposizioni della direttiva comunitaria 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Undertaking for the Collective Investment of Trasferable Securities — UCITS), così come successivamente modificata e integrata dalle direttive 88/220/CEE, 95/26/CE, 2000/64/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE; k) “fondi
aperti non di tipo UCITS III”: i fondi comuni di investimento aperti di
diritto sammarinese che non possiedono le caratteristiche per poter
essere qualificati fondi di tipo l) “gruppo
di appartenenza della SG”: i soggetti che: m) “Legge sulle Società”: la Legge 23 febbraio 2006, n. 47; n) ‘11SF” : la Lee 17 novembre 2005, n. 165; o) “OIC UCITS III”: i fondi di tipo UCITS III e gli OIC esteri rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva UE; p) “OIC non UCITS III”: OIC diversi dagli OIC UCITS III; q) “organismi di investimento collettivo — OIC”: i fondi comuni di investimento e i prodotti di investimento collettivo esteri aventi caratteristiche equivalenti ai fondi comuni di investimento; r) “partecipazione rilevante”: l’acquisto, a qualsiasi titolo, di azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, determinano il superamento delle soglie del 5, 10, 20, 33 e 50 per cento del capitale della SG rappresentato da azioni con diritto di voto o che consentono, indipendentemente dalla percentuale del capitale detenuto, di assumere il controllo della SG; s) “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; t)“parti di OIC”: le quote dei fondi comuni di investimento e, in caso di OIC esteri, le quote o le azioni degli organismi aventi caratteristiche equivalenti ai fondi comuni di investimento; u) “plusvalenza (minusvalenza) implicita”: la differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore contabile di un titolo; v) “portafoglio immobilizzato”: il portafoglio costituito dagli strumenti finanziari che rientrano tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento; w) “portafoglio non immobilizzato”: il portafoglio costituito dagli strumenti finanziari che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie in quanto non sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento; x) “prestazione di servizi senza stabilimento”: la prestazione delle attività per le quali la SG è stata autorizzata nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali. Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l’attività pubblicitaria realizzata nel rispetto della disciplina dello Stato estero in cui è svolta tale attività; y) “schema standard”: lo schema di regolamento del fondo comune di investimento di cui all’Allegato G; z) “SG”: la società autorizzata, ai sensi della LISF e del presente regolamento, ad esercitare l’attività E di cui all’Allegato i della LISF, ovvero l’attività F di cui al medesimo Allegato, ovvero entrambe; aa)
“strumenti finanziari quotati”: gli strumenti finanziari: bb) “titoli di rapida e sicura liquidabilità”: i titoli di debito emessi da banche sammarinesi o di Stati appartenenti all’OCSE ovvero emessi o garantiti dalla Repubblica di San Marino o da Stati appartenenti all’OCSE, prontamente liquidabili, aventi una durata residua non superiore a dodici mesi; cc) “totale delle attività”: l’insieme delle attività detenute dal fondo comune di investimento, come determinate in conformità alle disposizioni in materia di valutazione del patrimonio dei fondi comuni di investimento; dd “totale delle passività”: l’insieme delle passività a carico del fondo comune di investimento, come determinate in conformità delle disposizioni in materia di valutazione del patrimonio dei fondi comuni di investimento; ee) “valore complessivo netto” o “NAV”: l’importo determinato d’alla differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività. 2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF.3. Nei successivi articoli del presente regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere maiuscoletto. |
Parti del regolamento PARTE III DISPOSIZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO TITOLO I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (artt. 72-78)
TITOLO II
CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI FONDI COMUNI DI
TITOLO III
CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE
TITOLO IV
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI DI
TITOLO V
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL TITOLO VI PROCEDURE DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI (artt. 136-142 ) TITOLO VII CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI (artt. 143-145 )
TITOLO VIII
CONDIZIONI PER L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E TITOLO IX PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (artt. 154-155) TITOLO X REGOLE DI COMPORTAMENTO (artt. 156-160)
PARTE IV OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA TITOLO II OFFERTA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DI PARTI DI OIC ESTERI (artt. 163-168) |
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