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Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi (L.17 novembre 2005 n.165)
REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DISCIPLINA FISCALE E SOCIETA’ DI GESTIONE DI DIRITTO SAMMARINESE |
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Parti del regolamento PARTE I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI Articolo 1 — Definizioni Articolo 2 —
Disposizioni generali sui procedimenti autorizzativi della
BANCA CENTRALE PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SG TITOLO I ATTIVITÀ’ ESERCITABILI (artt. 3-4) TITOLO II AUTORIZZAZIONE DELLE SG (artt.5-16) TITOLO III PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE SG (artt.17-24) TITOLO IV ESPONENTI AZIENDALI DELLE SG (artt.25-34) TITOLO V PARTECIPAZIONI DETENIBILI E LIMITI ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO (artt. 35- 38) TITOLO VI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO (artt. 39-44 ) TITOLO VII BILANCIO DI ESERCIZIO (art. 45) TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI (artt. 46-58 ) TITOLO IX OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SG (artt. 59- 62) TITOLO X VIGILANZA INFORMATI VA (artt. 63-69) TITOLO XI VIGILANZA ISPETTIVA (artt. 70- 71)
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Regolamento in materia di servizi di investimento collettivo emanato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino In vigore dal 15 novembre 2006 ________________________ parte III DISPOSIZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO Titolo VI procedure di fusione tra fondi comuni Artt. 136 - 142
Articolo 136
— Disposizioni generali.
Articolo 137 — Condizioni per la fusione. 1. Le
operazioni di fusione tra FONDI COMUNI
DI INVESTIMENTO possono realizzarsi ove ricorrano le seguenti
condizioni: 2. Le
disposizioni indicate al precedente comma, lettere b) e c), punto 1),
possono essere derogate nel caso in cui il regolamento dei vecchi FONDI
preveda una procedura di approvazione da parte di una maggioranza
qualificata dei partecipanti del vecchio FONDO. Articolo 138 — Domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE.
1. Le SG devono presentare alla BANCA CENTRALE
una domanda di autorizzazione alla fusione di FONDI 1) gli obiettivi perseguiti con la fusione e gli effetti derivanti dall’operazione sulla struttura organizzativa della SG; 2) i profili di diversità fra i vecchi FONDI e il nuovo FONDO, con particolare riferimento allo scopo, all’oggetto, alla politica di investimento; 3) le varie fasi dell’operazione, con l’indicazione dei tempi necessari; 4) le iniziative da intraprendere per consentire la fusione tra FONDI che presentano differenti politiche di investimento e, nel caso di consultazione dei partecipanti, l’esito di tale consultazione; 5) i criteri seguiti per l’attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo FONDO e per la determinazione del relativo valore di ingresso nel nuovo FONDO; 6) le modalità di pubblicazione dell’informativa ai partecipanti prevista all’articolo 139 e i termini di efficacia della fusione secondo quanto previsto all’articolo 142. L’informativa ai partecipanti è diffusa, oltre che con le modalità previste nel regolamento per le comunicazioni relative alle vicende del FONDO, attraverso comunicazioni indirizzate ai singoli partecipanti;
2. Qualora
l'operazione di fusione riguardi FONDI di differenti SG, la relazione di
cui al comma 1, lettera a), può essere unica e inviata congiuntamente
dalle società interessate. Articolo 139 — Informativa ai partecipanti. 1.
L’informativa fornita ai partecipanti deve illustrare tutti gli aspetti
rilevanti connessi con la fusione e, in particolare: 2. Entro
quindici giorni dalla data di efficacia della fusione, la SG comunica ai
partecipanti il numero di quote del FONDO risultante dalla fusione loro
attribuite in base al valore di concambio. Articolo 140 — Fusione tra FONDI nell’ambito della fusione tra SG.
1. Qualora
la fusione tra FONDI si inscriva nell’ambito di un progetto di fusione
tra diverse SG, la 2. AI fine
di evitare soluzioni di continuità nella gestione dei FONDI coinvolti,
la fusione di questi ultimi non può avere effetto prima dell’efficacia
della fusione tra le SG. Articolo 141
—
Termini. 2. Dalla
data di rilascio dell’autorizzazione è fatto divieto alla SG di
raccogliere sottoscrizioni di quote di FONDI oggetto di fusione. E’
tuttavia consentita - in caso di fusione per incorporazione - la
sottoscrizione di quote del FONDO incorporante. Articolo 142 — Efficacia della fusione. 1. La relazione prevista nell’articolo 138 indica la data di efficacia dell’operazione di fusione che in ogni caso non può essere inferiore a trenta giorni, né successiva a un anno, a decorrere dalla data dell’informativa resa ai partecipanti. 2. Qualora
la fusione comporti la modifica della politica di investimento dei
FONDI, la sostituzione della 3. Termini di efficacia ridotti possono essere posti in essere qualora il regolamento dei vecchi FONDI lo preveda. 4. Nell’interesse dei partecipanti la BANCA CENTRALE può fissare caso per caso termini e condizioni di svolgimento delle operazioni di fusione anche difformi da quelle stabilite nel presente Titolo. |
Parti del regolamento PARTE III DISPOSIZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO TITOLO I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (artt. 72-78)
TITOLO II
CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI FONDI COMUNI DI
TITOLO III
CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE
TITOLO IV
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI DI
TITOLO V
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL TITOLO VI PROCEDURE DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI (artt. 136-142 ) TITOLO VII CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI (artt. 143-145 )
TITOLO VIII
CONDIZIONI PER L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E TITOLO IX PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (artt. 154-155) TITOLO X REGOLE DI COMPORTAMENTO (artt. 156-160)
PARTE IV OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA TITOLO II OFFERTA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DI PARTI DI OIC ESTERI (artt. 163-168) |
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