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Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi (L.17 novembre 2005 n.165)
REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DISCIPLINA FISCALE E SOCIETA’ DI GESTIONE DI DIRITTO SAMMARINESE |
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Parti del regolamento PARTE I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI Articolo 1 — Definizioni Articolo 2 —
Disposizioni generali sui procedimenti autorizzativi della
BANCA CENTRALE PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SG TITOLO I ATTIVITÀ’ ESERCITABILI (artt. 3-4) TITOLO II AUTORIZZAZIONE DELLE SG (artt.5-16) TITOLO III PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE SG (artt.17-24) TITOLO IV ESPONENTI AZIENDALI DELLE SG (artt.25-34) TITOLO V PARTECIPAZIONI DETENIBILI E LIMITI ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO (artt. 35- 38) TITOLO VI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO (artt. 39-44 ) TITOLO VII BILANCIO DI ESERCIZIO (art. 45) TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI (artt. 46-58 ) TITOLO IX OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SG (artt. 59- 62) TITOLO X VIGILANZA INFORMATI VA (artt. 63-69) TITOLO XI VIGILANZA ISPETTIVA (artt. 70- 71)
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Regolamento in materia di servizi di investimento collettivo emanato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino In vigore dal 15 novembre 2006 ________________________ parte I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI Articolo 2 Disposizioni generali sui procedimenti autorizzativi della BANCA CENTRALE 1. Salvo che sia diversamente previsto, ai procedimenti autorizzativi disciplinati nel presente regolamento si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Le domande di autorizzazione devono essere redatte in lingua italiana. Qualora siano allegati documenti o certificazioni in altra lingua, deve essere fornita una traduzione giurata in italiano. 3. Le domande di autorizzazione devono essere indirizzate alla BANCA CENTRALE della Repubblica di San Marino — Coordinamento della Vigilanza. Devono essere indicati: a) la denominazione, la sede legale e l’eventuale sede amministrativa della società, se già costituita, ovvero quelle previste, se la società è da costituire; b) le generalità complete e la veste legale delle persone che le sottoscrivono; c) l’elenco dei documenti ‘allegati; d) un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni. 4. Alle domande di autorizzazione presentate da una SG deve essere allegata copia conforme della delibera con la quale il consiglio di amministrazione ha esaminato la materia e approvato la presentazione dell’istanza. Non è necessario allegare documenti già in possesso della BANCA CENTRALE, anche ad altro titolo, purché in corso di validità; tali documenti e il titolo per il quale la BANCA CENTRALE ne è in possesso devono comunque essere specificati nelle domande. 5. Le domande si intendono ricevute nel giorno in cui sono state consegnate, come attestato dalla ricevuta rilasciata dalla BANCA CENTRALE, ovvero nel giorno in cui sono pervenute alla BANCA CENTRALE per lettera raccomandata AR. 6. La BANCA CENTRALE si riserva di chiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie ad integrazione della documentazione prodotta. 7. I termini per le risposte della BANCA CENTRALE alle richieste di autorizzazioni sono specificamente stabiliti nel presente regolamento per ogni tipo di autorizzazione. Nei casi in cui per l’adozione di un provvedimento della BANCA CENTRALE non è indicato un termine, questo si intende fissato in trenta giorni. 8. I termini sono interrotti se la documentazione richiesta risulta incompleta o se la società istante di propria iniziativa invia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. La BANCA CENTRALE comunica alla società interessata l’interruzione del termine. Un nuovo termine di durata pari a quello interrotto comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante, integrativa o modificativa. 9. I termini sono sospesi qualora la BANCA CENTRALE: a) chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. Tali informazioni devono pervenire alla BANCA CENTRALE entro il termine dalla stessa fissato; in caso contrario, l’istanza si considera ritirata; b) interessi autorità di vigilanza estere al fine di acquisire informazioni o documentazione. In tali iputesi il termine è sospeso fino all’ottenimento delle informazioni richieste; c)
richieda una perizia o disponga una ispezione per verificare la
complessiva struttura aziendale, la veridicità dei dati comunicati o
delle informazioni ricevute, nonché l’esistenza e l’ammontare del
deposito vincolato o del patrimonio della società istante. In tali
ipotesi, il termine ricomincia a decorrere dalla data di consegna della
perizia ovvero della conclusione delle verifiche degli ispettori della
BANCA CENTRALE. |
Parti del regolamento PARTE III DISPOSIZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO TITOLO I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (artt. 72-78)
TITOLO II
CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI FONDI COMUNI DI
TITOLO III
CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE
TITOLO IV
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI DI
TITOLO V
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL TITOLO VI PROCEDURE DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI (artt. 136-142 ) TITOLO VII CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI (artt. 143-145 )
TITOLO VIII
CONDIZIONI PER L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E TITOLO IX PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (artt. 154-155) TITOLO X REGOLE DI COMPORTAMENTO (artt. 156-160)
PARTE IV OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA TITOLO II OFFERTA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DI PARTI DI OIC ESTERI (artt. 163-168) |
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