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ALLEGATO 2
strumenti finanziari
Per
“strumenti finanziari” si intendono:
a) le
azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio
negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le
obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili
sul mercato dei capitali;
c) le quote
di fondi comuni di investimento;
d) i titoli
normalmente negoziati sul mercato monetario;
e)
qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire
gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
f) i
contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su
valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione
avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
g) i
contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse,
su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche
quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti;
h) i
contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi
d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in
contanti;
i) i
contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati
nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di
opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici,
anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
j) le
combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.
Per
"strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari
previsti dalle lettere f), g), h), i) e j).
I mezzi di
pagamento non sono strumenti finanziari.
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