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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo iI
accesso alle attività riservate
capo
iI
autorizzazione all'esercizio di attività riservate
Articolo 10
Revoca dell’autorizzazione
1.
L’autorità di vigilanza può revocare l’autorizzazione a esercitare una o
più attività riservate nei casi in cui il soggetto autorizzato:
a) non
soddisfa più i requisiti minimi di cui al Capo IV, e ogni altro
requisito cui è subordinata l’autorizzazione;
b) non ha
iniziato a esercitare, da più di dodici mesi, alcuna attività contenuta
nell’autorizzazione ricevuta;
c) ha
cessato di esercitare , da più di sei mesi, ogni attività per la quale
ha ottenuto l’autorizzazione;
d) ha
ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con
qualsiasi altro mezzo irregolare ovvero nei casi previsti all’articolo
14.
2. Nel caso
in cui si verifichi una delle ipotesi di revoca dell’autorizzazione,
l’autorità di vigilanza notifica al soggetto autorizzato l’ordine di
rimuovere la situazione entro il termine, non superiore ai sei mesi, da
essa stabilito.
3.
Trascorso inutilmente il termine di cui al secondo comma, l’autorità di
vigilanza revoca l’autorizzazione. Il provvedimento di revoca è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
4. Nel
caso, in cui contestualmente alla revoca, non sia disposta la
liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato, entro due
mesi dalla revoca gli amministratori convocano l'assemblea per
deliberare la liquidazione volontaria della società.
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