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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo iI
accesso alle attività riservate
capo
iI
autorizzazione all'esercizio di attività riservate
Articolo 11
Registro dei soggetti autorizzati
1. E’ costituito presso la Banca Centrale il
registro pubblico dei soggetti autorizzati.
2. L’autorità di vigilanza iscrive ogni soggetto
autorizzato nel registro al momento del rilascio della prima
autorizzazione.
3. L’autorità di vigilanza stabilisce gli estremi
identificativi e gli elementi informativi da iscrivere nel registro,
disciplina la formazione, l’organizzazione del registro e le modalità di
consultazione da parte del pubblico.
4. Il registro di cui al primo comma può essere
tenuto anche in modo informatizzato.
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