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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo iI
accesso alle attività riservate
capo
iiI
nulla
osta del congresso di stato
Articolo 12
Rilascio del nulla osta da parte del Congresso
di Stato
1. All’autorizzazione rilasciata o alla variazione dell’autorizzazione
concessa dall’autorità di vigilanza deve seguire il nulla osta da parte
del Congresso di Stato nei casi in cui l’autorizzazione all’esercizio di
attività riservate riguardi l’esercizio delle attività di cui alle
lettere A, C, D, E, G, H dell’Allegato 1.
2. Al fine del rilascio del nulla osta l’autorità di vigilanza trasmette
al Congresso di Stato, per il tramite del CCR, la domanda presentata dal
soggetto autorizzato e il provvedimento di autorizzazione o di
variazione dell’autorizzazione da essa emanato.
3. L’efficacia del provvedimento di autorizzazione o di variazione
dell’autorizzazione emanato dall’autorità di vigilanza è condizionata
alla concessione del nulla osta da parte del Congresso di Stato.
4. L’autorità di vigilanza informa il richiedente, con comunicazione
scritta e senza ritardo, della concessione o del rifiuto del nulla osta.
5. Con decreto reggenziale possono essere stabiliti i casi in cui e le
condizioni alle quali il nulla osta si intende concesso in via generale.
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