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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo iI
accesso alle attività riservate
capo
iv
requisiti minimi per l'autorizzazione
Articolo 13
Requisiti minimi
1. L’autorità di vigilanza rilascia l’autorizzazione per l’esercizio di
attività riservate se sussistono le seguenti condizioni:
a) la bozza dell’atto costitutivo sia redatta in modo conforme ai
criteri stabiliti dall’autorità di vigilanza;
b) sia adottato il tipo legale delle società di capitali stabilito
dall’autorità di vigilanza in relazione alle attività riservate per
l’esercizio delle quali si chiede l’autorizzazione;
c) sia stabilita la sede legale e la sede amministrativa nel territorio
della Repubblica;
d) il capitale sociale non sia inferiore a quanto stabilito
dall’autorità di vigilanza;
e) sia costituito presso banche sammarinesi un deposito vincolato, ai
fini del successivo versamento del capitale sociale al momento della
costituzione, per un ammontare non inferiore a quanto stabilito
dall’autorità di vigilanza;
f) i titolari delle partecipazioni rilevanti, soggetti a obbligo di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 17, abbiano i requisiti di
onorabilità e gli altri requisiti, atti ad assicurare la sana e prudente
gestione, stabiliti dall’autorità di vigilanza;
g) non sussistano stretti legami tali da ostacolare l'esercizio delle
funzioni di vigilanza;
h) gli esponenti aziendali di cui all’articolo 15 possiedano i requisiti
di cui al primo comma del medesimo articolo;
i) si presenti un programma di attività nel quale sono definite le
risorse patrimoniali, umane, organizzative e tecnologiche adeguate alle
attività che si intende svolgere, nonché altri documenti e relazioni
come stabilito dall’autorità di vigilanza.
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