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vI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 142
Riserva obbligatoria
1 L’autorità di vigilanza può stabilire che le
banche debbano formare un deposito vincolato di parte dell’importo
complessivo dei fondi ricevuti dal pubblico, sotto la forma dei depositi
bancari effettuati in conto corrente e libretti di risparmio presso di
esse e risultante dalle situazioni periodiche dei conti e con esclusione
dei conti interbancari. La misura di detto deposito vincolato verrà
periodicamente determinata secondo modalità e parametri fissati
dall’autorità di vigilanza.
2. Il deposito vincolato di cui al primo comma può
avere a oggetto denaro contante o titoli emessi o garantiti da enti
sovrani contenuti in una lista annualmente predisposta dall’autorità di
vigilanza. In ogni caso, la composizione del deposito vincolato dovrà
rispecchiare proporzionalmente il complesso dei fondi ricevuti dal
pubblico.
3. Il deposito vincolato di cui al primo comma è
effettuato in appositi conti presso la Banca Centrale che riconosce alle
banche depositanti sul valore della riserva l’interesse corrispondente.
Le proporzioni nel deposito vincolato tra denaro contante e titoli o
titoli emessi dalla Repubblica e altri titoli sono determinati
periodicamente dall’autorità di vigilanza.
4. Per esigenze di cassa le banche depositanti
possono chiedere anticipazioni sulla riserva obbligatoria, l’ammontare e
la durata delle quali dovranno essere fissati dall’autorità di
vigilanza. Anche in caso di intervenuta flessione della massa dei
depositi le banche potranno chiedere all’autorità di vigilanza un
parziale svincolo della riserva obbligatoria.
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