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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo iV
assetti proprietari
Articolo 16
Partecipazioni rilevanti
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, mediante acquisizioni di azioni o
quote, diviene titolare di una partecipazione rilevante al capitale di
un soggetto autorizzato, deve darne comunicazione all’autorità di
vigilanza.
2. La comunicazione è dovuta anche nel caso di cessioni di azioni o
quote tali da determinare la perdita della titolarità di una
partecipazione rilevante al capitale di un soggetto autorizzato.
3. Ai fini dell’applicazione del primo e secondo comma, si considerano
anche le azioni o le quote acquisite o cedute indirettamente ossia
quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
4. Ai fini dell’applicazione del primo e secondo comma, l’autorità di
vigilanza stabilisce:
a) le partecipazioni al capitale di un soggetto autorizzato che sono
considerate rilevanti, anche tenendo conto del diritto di voto e degli
altri diritti che possono influenzare la gestione del soggetto
autorizzato;
b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando i diritti
derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono
accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
c) le procedure e i termini per
l'effettuazione delle comunicazioni.
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