|
parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo iV
assetti proprietari
Articolo 17
Autorizzazione preventiva all’acquisto di
partecipazioni rilevanti
1. L’autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui l’acquisto di azioni
o quote, che determina l’acquisizione della titolarità di una
partecipazione rilevante al capitale di un soggetto autorizzato, deve
essere preventivamente autorizzato dall’autorità di vigilanza.
2. Nei casi previsti dal primo comma, l’autorità di vigilanza, entro
novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l'acquisizione della
partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non possegga
i requisiti di cui all’articolo 18 ovvero non sia idoneo ad assicurare
una gestione sana e prudente del soggetto autorizzato o a consentire
l'esercizio della vigilanza. L’autorizzazione può essere altresì negata
quando l’acquisizione contrasti con il raggiungimento delle finalità
della vigilanza di cui all’articolo 37, ovvero avendo riguardo alla
struttura e al bisogno economico del mercato. Decorsi i novanta giorni
senza alcun tipo di comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza,
l’autorizzazione si ritiene concessa.
3. L’autorizzazione di cui al primo comma può essere revocata in caso di
sopravvenuto difetto dei requisiti stabiliti ai sensi della presente
legge per l’acquisto di partecipazioni al capitale di soggetti
autorizzati.
4. Gli acquisti e le cessioni di cui al primo comma sono comunicati, una
volta perfezionati, all’autorità di vigilanza e al soggetto autorizzato.
5. L’autorità di vigilanza stabilisce:
a) le partecipazioni al capitale di un soggetto autorizzato che sono
considerate rilevanti, ai fini dell’autorizzazione preventiva di cui al
primo comma, anche tenendo conto del diritto di voto e degli altri
diritti che possono influenzare la gestione del soggetto autorizzato;
b) i soggetti tenuti a chiedere l’autorizzazione quando i diritti
derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono
accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
c) le procedure per la richiesta dell’autorizzazione.
|