|
parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo I
disposizioni generali
Articolo 2
Nozione di controllo
1. Ai sensi
della presente legge, il controllo sussiste quando una persona fisica o
giuridica:
a) dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea, ovvero
b) dispone
di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea, ovvero
c) esercita
un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Ai fini
dell’applicazione delle lettere a) e b) si computano anche i voti
spettanti a società controllate, società fiduciarie, e a interposta
persona; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
2. Il
controllo di cui al comma 1 si considera esistente nella forma
dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una
delle seguenti situazioni:
a)
esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il
diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori
ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea;
b) possesso
di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della
maggioranza dei membri dell’organo amministrativo;
c)
sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e
organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
- la
trasmissione degli utili o delle perdite;
- il
coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai
fini del perseguimento di uno scopo comune;
-
l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
azioni o dalle quote possedute;
-
l’attribuzione a soggetti, diversi da quelli legittimati in base
all’assetto proprietario, di poteri nella scelta di amministratori e dei
dirigenti delle imprese;
d) assoggettamento a direzione comune,
in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.
|