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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo iV
assetti proprietari
Articolo 21
Sospensione del diritto di voto
1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire
sul soggetto autorizzato, non possono essere esercitati:
a) per le azioni o quote eccedenti le soglie partecipative stabilite ai
sensi dell’articolo 16, quarto comma, in mancanza della comunicazione
prevista al primo comma del medesimo articolo, ovvero in violazione
dell’articolo 20, primo comma;
b) per le azioni o quote per le quali siano state omesse le
comunicazioni previste dall’articolo 19 quando dagli accordi derivi una
concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione
del soggetto autorizzato;
c) per le azioni o quote eccedenti le soglie partecipative stabilite ai
sensi dell’articolo 17 quando non sia stata ottenuta l’autorizzazione
prevista dal primo comma del medesimo articolo ovvero quando
l’autorizzazione sia stata revocata, ovvero in violazione dell’articolo
20, secondo comma;
d) per le partecipazioni detenute dai soggetti privi dei requisiti di
onorabilità stabiliti ai sensi dell’articolo 18.
2. La deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il
contributo determinanti delle partecipazioni previste dal primo comma
sono annullabili. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge sulle
Società sulle opposizioni alle deliberazioni dell’assemblea.
3. L'annullamento può essere chiesto anche dall’autorità di vigilanza
entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è
soggetta a deposito presso l'ufficio della Cancelleria Commerciale del
Tribunale, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per
le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai
fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
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