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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo V
promozione finanziaria e intermediazione assicurativa
capo I
promozione finanziaria
Articolo 24
Offerta fuori sede di strumenti finanziari e
servizi di investimento
1. Per offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di
investimento si intende la promozione e il collocamento presso il
pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto
incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.
2. L’autorità di vigilanza stabilisce i soggetti che possono esercitare
l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e/o di servizi di
investimento.
3. Per l’esercizio dell’attività di offerta fuori sede di strumenti
finanziari e servizi di investimento, i soggetti di cui al secondo comma
si avvalgono di dipendenti o di promotori finanziari.
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