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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo V
promozione finanziaria e intermediazione assicurativa
capo I
promozione finanziaria
Articolo 25
Promotori finanziari
1. E’ promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente
o mandatario, esercita professionalmente l’attività di offerta fuori
sede.
2. Il soggetto che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei
danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nell’espletamento
dell’agenzia o del mandato ricevuto.
3. E' istituito presso l’autorità di vigilanza il registro pubblico dei
promotori finanziari.
4. L’autorità di vigilanza determina i requisiti di onorabilità e di
professionalità per l'iscrizione al registro di cui al terzo comma. I
requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati
sulla base di criteri valutativi che tengono conto della pregressa
esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di
prove valutative indette dall’autorità di vigilanza.
5. L’autorità di vigilanza può disciplinare procedimenti semplificati,
per l’iscrizione al registro di cui al terzo comma, dei soggetti già
sottoposti a controllo da parte di autorità di vigilanza estere.
6. Il registro di cui al terzo comma è pubblico e può essere tenuto in
modo informatizzato.
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