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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo V
promozione finanziaria e intermediazione assicurativa
capo
iI
intermediazione assicurativa e riassicurativa
Articolo 27
Intermediari assicurativi e riassicurativi
1. L’esercizio professionale dell’attività di cui all’articolo 26 è
riservato alle persone fisiche e giuridiche iscritte al registro degli
intermediari assicurativi e riassicurativi costituito presso l’autorità
di vigilanza.
2. I dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti
all’intermediazione, dei quali i soggetti iscritti al registro di cui al
primo comma si avvalgono, sono tenuti a iscriversi in un’apposita
sezione del registro di cui al primo comma.
3. L’autorità di vigilanza disciplina:
a) la formazione e l’aggiornamento del registro di cui al primo comma
nonché le forme di pubblicità;
b) le modalità e i requisiti per l’iscrizione dei soggetti di cui al
primo e secondo comma;
c) i casi di sospensione e di cancellazione dal registro di cui al primo
comma.
4. Il
registro di cui al primo comma è pubblico e può essere tenuto anche in
modo informatizzato.
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