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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo Vi
bilanci e revisione contabile
capo
i
bilanci
Articolo 29
Bilancio
dell’impresa e bilancio consolidato
1. Gli amministratori dei soggetti autorizzati redigono per ciascun
esercizio il bilancio dell’impresa. L’esercizio si apre al 1° gennaio e
si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio dell’impresa deve
essere approvato dall’assemblea entro il 31 maggio dell’anno seguente.
2. L’autorità di vigilanza individua i casi in cui un soggetto
autorizzato o una società di partecipazione capogruppo, di cui
all’articolo 55, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato.
L’esercizio si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun
anno. Il bilancio consolidato dell’impresa deve essere approvato
dall’assemblea entro il 31 maggio dell’anno seguente.
3. Il bilancio dell’impresa e il bilancio consolidato sono costituiti
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
4. Il bilancio dell’impresa e il bilancio consolidato sono redatti con
chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico
dell’esercizio.
5. Se le informazioni richieste dalla presente legge o dai provvedimenti
di attuazione non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni
complementari necessarie allo scopo.
6. Se in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione della
presente legge o dei provvedimenti attuativi è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere
applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e
la sua influenza sulla rappresentazione dello stato patrimoniale, di
quella finanziaria, e del risultato economico.
7. Il bilancio dell’impresa e il bilancio consolidato sono corredati di
una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla
situazione dell’impresa o dell’insieme delle imprese incluse nel
consolidamento.
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