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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo Vi
bilanci e revisione contabile
capo
i
bilanci
Articolo
30
Criteri per la redazione dei bilanci e criteri
di valutazione
1. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge, l’autorità di
vigilanza stabilisce:
a) gli schemi di stato patrimoniale, di conto economico, il contenuto
della nota integrativa del bilancio dell’impresa e del bilancio
consolidato;
b) i criteri per la redazione del bilancio e i criteri di valutazione;
c) le modalità di tenuta delle scritture contabili.
2. I
soggetti autorizzati redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del
conto economico secondo le disposizioni della presente legge e di cui al
primo comma.
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