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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo Vi
bilanci e revisione contabile
capo
i
bilanci
Articolo
31
Principi generali dei criteri di redazione
1. Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi, previsti
dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, costituiscono i
conti del bilancio, che sono redatti dai soggetti autorizzati secondo le
disposizioni della presente legge e di cui all’articolo 30.
2. I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere
modificati da un esercizio all’altro. In casi eccezionali sono ammesse
deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i
motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato
economico.
3. I conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la
rappresentazione della sostanza sulla forma, e il momento del
regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.
4. Le modalità di tenuta del sistema contabile adottate dai soggetti
autorizzati devono consentire il raccordo con i conti del bilancio.
5. Sono vietati compensi di partite ad eccezione dei casi previsti
dall’autorità di vigilanza quando la compensazione sia un aspetto
caratteristico dell’operazione oppure si tratti di operazioni di
copertura.
6. La situazione dei conti alla data di apertura dell’esercizio
corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo
all’esercizio precedente.
7. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso e del
pagamento, e del principio di prudenza. E’ privilegiato quest’ultimo
principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.
8. Il bilancio è redatto in unità di
euro senza cifre decimali a eccezione della nota integrativa che può
essere redatta in migliaia di euro.
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