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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo Vi
bilanci e revisione contabile
capo
i
bilanci
Articolo
32
Principi generali dei criteri di valutazione
1. Le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti principi:
a) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all’altro;
b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività; in particolare:
- si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio, salvo quanto diversamente disposto dalla
presente legge o dai provvedimenti di attuazione;
- si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- si tiene conto dei deprezzamenti sia che l’esercizio chiuda in perdita
sia che chiuda in utile;
c) le attività e le passività in bilancio e fuori bilancio sono valutate
separatamente; tuttavia, le attività e le passività tra loro collegate
sono valutate in modo coerente.
2. In casi
eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui al primo comma,
lettera a), purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della
deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
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