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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo Vi
bilanci e revisione contabile
capo
ii
società di rvisione, revisori contabili e attuari
Articolo
33
Conferimento di incarico a revisori contabili e
attuari
1. L’autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui un soggetto
autorizzato, o una società di partecipazione capogruppo di cui
all’articolo 55, è obbligato a conferire incarichi a un revisore
contabile e/o a un attuario al fine di:
a) redigere una o più relazioni sul bilancio d’esercizio e/o sul
bilancio consolidato;
b) redigere una o più relazioni su determinati atti o operazioni posti
in essere da soggetti autorizzati;
c) svolgere la funzione di controllo contabile;
d) svolgere in via continuativa una o più funzioni collegate allo
svolgimento di attività riservate.
2. L’autorità di vigilanza può disciplinare:
a) i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza che i
revisori contabili incaricati devono soddisfare;
b) i casi in cui è necessaria la forma societaria, e i requisiti della
società, per lo svolgimento di una o più funzioni di cui al primo comma;
c) le modalità con le quali sono conferiti gli incarichi ai soggetti di
cui al primo comma;
d) i casi in cui l’affidamento o la revoca dell’incarico devono essere
comunicati all’autorità di vigilanza e i rispettivi termini di
comunicazione;
e) la durata degli incarichi;
f) le modalità di revoca dell’incarico e di dimissioni dall’incarico;
g) i doveri e le responsabilità dei soggetti di cui al primo comma nello
svolgimento degli incarichi loro affidati.
3. In deroga alla
Legge 27 ottobre
2004 n.146, l’autorità di vigilanza può, su richiesta
motivata del soggetto autorizzato, abilitare società di revisione estere
a svolgere gli incarichi di cui al primo comma purché risultino iscritte
ad albi o registri tenuti in Paesi esteri che offrano sufficienti
garanzie di controllo sulla onorabilità e professionalità dei revisori.
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