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parte I
disciplina dei soggetti e delle attività riservate
Titolo Vi
bilanci e revisione contabile
capo
ii
società di rvisione, revisori contabili e attuari
Articolo
34
Disciplina dei revisori e degli attuari
1. I
revisori contabili e gli attuari incaricati ai sensi dell’articolo 33:
a) hanno
diritto di ottenere dagli amministratori del soggetto autorizzato
documenti e notizie utili allo svolgimento delle funzioni e dei compiti
loro affidati, e possono procedere ad accertamenti, ispezioni e
controlli;
b)
documentano, secondo i criteri e le modalità stabilite dall’autorità di
vigilanza, l’attività svolta in appositi libri tenuti presso la sede del
soggetto autorizzato che ha conferito l’incarico o in luogo diverso se
previsto dallo statuto purché ubicato nel territorio della Repubblica di
San Marino;
c) qualora
archivino in formato elettronico dati coperti dal segreto di cui
all’articolo 36, archiviano i dati raccolti e/o elaborati all’interno di
un archivio elettronico fisicamente ubicato nel territorio della
Repubblica di San Marino, evitandone la divulgazione e assicurandone un
adeguato livello di protezione attraverso l’utilizzo di sistemi
crittografici;
d)
informano senza ritardo l’autorità di vigilanza e il collegio sindacale
dei fatti ritenuti censurabili.
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