|
|||||||||
Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
|||||||||
Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi
|
|||||||||
|
ARTICOLI 3- Obbligo di autorizzazione all’esercizio di attività riservate 4- Attività esercitabili dai soggetti autorizzati 7- Autorizzazione dell’autorità di vigilanza 8- Domanda di variazione di un’autorizzazione 9- Abilitazione all’inizio dell’operatività 10- Revoca dell’autorizzazione 11- Registro dei soggetti autorizzati 12- Rilascio del nulla osta da parte del Congresso di Stato 13- Requisiti minimi 14- Conformità dell’atto costitutivo 15- Requisiti degli esponenti aziendali 17- Autorizzazione preventiva all’acquisto di partecipazioni rilevanti 19- Comunicazione degli accordi di voto 20- Acquisizione del controllo di un soggetto autorizzato 21- Sospensione del diritto di voto 22- Obbligo di alienazione delle partecipazioni 23- Richiesta di informazioni sulle partecipazioni 24- Offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento 26- Intermediazione assicurativa e riassicurativa 27- Intermediari assicurativi e riassicurativi 28- Responsabilità verso gli assicurati 29- Bilancio dell’impresa e bilancio consolidato 30- Criteri per la redazione dei bilanci e criteri di valutazione 31- Principi generali dei criteri di redazione 32- Principi generali dei criteri di valutazione 33- Conferimento di incarico a revisori contabili e attuari 34- Disciplina dei revisori e degli attuari 35- Responsabilità degli attuari 36- Obbligo del segreto bancario 38- Principi e criteri generali per l’esercizio della funzione di vigilanza 40- Raccomandazioni 41- Poteri di chiedere informazioni o obblighi di informazione 45- Oggetto della regolamentazione prudenziale 49- Esternalizzazione di funzioni 50- Servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi 51- Servizio di informativa protesti 55- Società di partecipazione capogruppo 56- Registro delle imprese capogruppo 58- Poteri di chiedere informazioni 64- Contratti stipulati nell’esercizio di attività riservate 65- Contratti conclusi da soggetti non autorizzati 67- Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza 68- Segnalazioni all’autorità di vigilanza 69- Promotori e intermediari assicurativi e riassicurativi 70- Servizi di investimento e di investimento collettivo 73- Separazione patrimoniale dei fondi comuni di investimento 74- Attività all’estero di soggetti autorizzati sammarinesi 75- Attività di soggetti esteri 77- Destinatari dei provvedimenti straordinari 78-Amministrazione straordinaria 79-Organi della procedura di amministrazione straordinaria 80-Poteri e funzionamento degli organi preposti all’amministrazione straordinaria |
LEGGE 17 novembre 2005 n.165 ________________________ |
ARTICOLI 84-Sospensione degli organi amministrativi 85-Liquidazione coatta amministrativa 87-Effetti della delibera dichiarativa della procedura di liquidazione coatta amministrativa 88-Poteri e funzionamento degli organi preposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa 91-Opposizione allo stato passivo 93-Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione 94-Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione 97-Succursali di soggetti esteri 100-Sistemi di garanzia per la protezione dei depositanti 102-Relazioni con il Congresso di Stato 103-Relazioni con autorità di vigilanza estere 104-Relazioni con l’autorità giudiziaria 105-Relazioni con la Segreteria di Stato per l’Industria 106-Sollecitazione all’investimento 108-Disciplina della sollecitazione all’investimento 111-Riconoscimento del prospetto 112-Poteri cautelari e interdittivi 114-Contratto di assicurazione danni 115-Assicurazione della responsabilità civile 116-Contratto di assicurazione vita 117-Capitalizzazione 118-Contratto di riassicurazione 120-Polizze all’ordine e al portatore 122-Contenuto obbligatorio dei contratti 123-Interesse all’assicurazione 125-Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose 126-Coassicurazione 127-Diritto di surrogazione dell’assicuratore 128-Alienazione delle cose assicurate 129-Assicurazione sulla vita propria o di un terzo 130-Assicurazione a favore di un terzo 132-Diritti dei creditori e degli eredi 133-Modifica all’articolo 321 del Codice Penale 134-Attività abusivamente esercitata 137-False comunicazioni degli emittenti 138-Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione 139-Violazione del segreto bancario 140-Ostacolo all’esercizio della funzione di vigilanza 141-Sanzioni amministrative pecuniarie 144-Trattamento fiscale degli strumenti finanziari oggetto di mandato fiduciario 146-Coordinamento con lo Statuto della Banca Centrale 147-Coordinamento con la Legge sulle Società 148-Coordinamento con la Legge sulla Locazione Finanziaria 149-Coordinamento con le norme generali sulla prescrizione dei diritti 151-Coordinamento con la Legge sul Trust 152-Coordinamento con le Leggi sulla Proprietà Intellettuale 153-Coordinamento con le norme in materia di licenza o patente di esercizio 155-Nomina del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio 157-Norme abrogate |
|||||||
|
parte I disciplina dei soggetti e delle attività riservate Titolo Vii segreto bancario Articolo 36 Obbligo del segreto bancario
1. Per “segreto bancario” s’intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi i dati e le notizie acquisite nell’esercizio delle attività riservate di cui all’Allegato 1. 2. Il segreto bancario vincola gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari di soggetti autorizzati. 3. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche i promotori finanziari di cui all’articolo 25, nonché gli agenti e gli intermediari di cui all’articolo 27. 4. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche le persone fisiche ovvero gli amministratori, i dipendenti, i sindaci e i revisori contabili delle società cui i soggetti autorizzati hanno esternalizzato funzioni. 5. Il segreto bancario non potrà essere opposto: a) all’autorità giudiziaria penale. In tali casi gli atti del procedimento giudiziario, nella fase istruttoria, saranno mantenuti rigorosamente riservati. b) all’autorità di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di contrasto del terrorismo e del riciclaggio del denaro di provenienza illecita. 6. Non si ha violazione del segreto bancario quando: a) l’interessato rilascia, con apposita dichiarazione scritta, il proprio consenso alla comunicazione dei dati a un determinato destinatario per un fine prestabilito; b) i dati e le notizie provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; c) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste dell’interessato; d) la comunicazione a terzi è conseguenza diretta e necessaria alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell’interessato o all’escussione di garanzie ricevute; e) il soggetto tenuto al segreto bancario è convenuto in giudizio civile o denunciato in giudizio penale, nei limiti in cui la comunicazione dei dati e delle notizie coperte da segreto bancario è utile alla difesa processuale; f) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l’attività di cui alla lettera H dell’Allegato 1, autorizzati ai sensi della presente legge, e abbia ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per poter adempiere alle obbligazioni assunte nell’esercizio della suddetta attività riservata; g) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi di cui all’articolo 50 e all’articolo 51 ed avvenga nel rispetto di quanto ivi stabilito. 7. In caso di decesso dell’interessato ovvero di apertura di procedura concorsuale o d’interdizione o d’inabilitazione a suo carico, rispettivamente l’erede, il procuratore del concorso, il tutore e il curatore, così come coloro che venissero incaricati di redigere l’inventario dei beni dell’interdicendo o inabilitando, possono ottenere comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, relativamente al periodo anteriore alla morte o al provvedimento giudiziale di nomina, solo previa autorizzazione del Commissario della Legge; in mancanza di tale autorizzazione hanno diritto di ricevere comunicazione unicamente dei dati e delle notizie riferibili alla data del decesso o del provvedimento giudiziale di nomina e al periodo successivo. 8. L’obbligo di mantenere il segreto bancario continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, della carica, della funzione o dell’esercizio della professione. 9. L’autorità di vigilanza vigila sul rigoroso rispetto del segreto bancario.
|
|||||||||
|
Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo il testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
|||||||||
|
|||||||||