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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
I
disposizioni generali
Articolo 37
Finalità della vigilanza
1. L’autorità di vigilanza, nell’esercizio della
funzione di vigilanza, è guidata dalle seguenti finalità:
a) la stabilità del sistema finanziario della
Repubblica e la tutela del risparmio, anche attraverso la vigilanza
sulla sana e prudente gestione dei soggetti autorizzati;
b) la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti dei soggetti autorizzati;
c) il contrasto del crimine finanziario in materia
di riciclaggio, finanziamento al terrorismo e altri reati di natura
finanziaria;
d) la tutela dell’immagine, della reputazione e
della fiducia nel sistema finanziario della Repubblica.
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