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parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
I
disposizioni generali
Articolo 38
Principi e criteri generali per l’esercizio
della funzione di vigilanza
1. L’autorità di vigilanza, nell’esercizio della funzione di vigilanza,
opera utilizzando le proprie risorse secondo criteri di economicità ed
efficienza.
2. L’autorità di vigilanza indica i motivi delle decisioni assunte e,
fermo restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge,
stabilisce i termini per provvedere.
3. I provvedimenti di carattere generale dell’autorità di vigilanza si
conformano al principio di proporzionalità, inteso come esercizio dei
poteri per il raggiungimento del fine con il minor onere per i soggetti
obbligati.
4. I provvedimenti di carattere generale devono tenere conto delle
esigenze di competitività e di sviluppo dell’innovazione nello
svolgimento delle attività dei soggetti autorizzati.
5. L’autorità di vigilanza analizza l’impatto della regolamentazione e
garantisce la conoscibilità della normativa in preparazione nel rispetto
di procedure di consultazione con le associazioni che rappresentano gli
interessi dei soggetti autorizzati e gli interessi dei consumatori.
L’autorità di vigilanza stabilisce i criteri di rappresentatività delle
associazioni e le modalità di consultazione.
6. Contro
tutti i provvedimenti di carattere particolare dell’autorità di
vigilanza è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nelle forme e
nei modi previsti dalla
Legge 28 giugno
1989 n.68 e successive modifiche.
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